Agenti di Commercio

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Calcolo dell'Indennità di Clientela per Agenti di Commercio: Guida e Procedure

L'Accordo Economico Nazionale ha introdotto un nuovo istituto per i mandati di agenzia a tempo indeterminato: l'indennità suppletiva di clientela. Questa indennità è dovuta ogni volta che il contratto si scioglie per iniziativa della Casa, non imputabile all'ausiliario, e deve essere corrisposta direttamente dalla ditta committente, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto.

Nella tabella seguente, i valori sono espressi in Lire, poiché nei periodi di riferimento i dati contabili erano espressi in tale valuta.

Misura dell'identità suppletiva di clientela

Settore Decorrenza Massimale provvigioni Durata del rapporto
fino a 3 anni dal 4° al 6° oltre il 6° anno
INDUSTRIA Fino al 1988 <36.000.000 3% 3,5% 3,5%
>36.000.000 3% 3% -
Dal 1989 <72.000.000 3% 3,5% 4%
>72.000.000 3% 3% 3%
           
COMMERCIO Fino al 1988 - 3% 3,5% 3,5%
Dal 1989 - 3% 3,5% 4%

Per l'industria, l'indennità suppletiva di clientela è calcolata sull'ammontare totale delle provvigioni liquidate durante il rapporto e relative agli affari conclusi dopo il 1° gennaio 1989. Per gli agenti o rappresentanti incaricati da case mandanti di vendere esclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti il 12% è preso in considerazione per il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, fino al limite del 65% (AEI). Sono comprese nella base di calcolo anche le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso di spese; si escludono solo le vere anticipazioni. L'indennità è dovuta anche in caso di dimissioni per invalidità permanente e totale, in caso di morte (corrisposta agli eredi) se il rapporto è in corso da almeno un anno, e per l'industria in caso di recesso dell'agente per il conseguimento della pensione di vecchiaia dell'ENASARCO. È dovuta anche per contratti a termine rinnovati o prorogati. L'indennità suppletiva di clientela non è corrisposta per specifiche prestazioni di servizi svolte dall'agente, ma ha carattere risarcitorio. Pertanto, non è soggetta al contributo ENASARCO e, secondo l'art. 13, 1° comma, del D.P.R. n. 633/1972, non è soggetta neppure ad IVA.



Criteri di calcolo

1. Rapporti di agenzia instaurati entro il 31 dicembre 1974:

- 3% sulle provvigioni relative ad affari conclusi tra il 1’ gennaio 1975 ed il 31 dicembre 1979;
- 3,5% sulle provvigioni relative ad affari conclusi tra il 1’ gennaio 1980 ed il 31 dicembre 1988, fino ad un massimo di lire 36.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni annue eccedenti il limite di L. 36.000.000;
- 4% sulle provvigioni relative ad affari conclusi a partire dal 1’ gennaio 1989, fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni eccedenti il limite di Lire 72.000.000.

2. Rapporti di agenzia instaurati nel 1975 e nel 1976:

- 3% su tutte le provvigioni relative ad affari conclusi dall’inizio del rapporto fino alla data del 31 dicembre 1979;
- 3,5% sulle provvigioni relative ad affari conclusi tra il 1’ gennaio 1980 ed il 31 dicembre 1988, nel limite del massimale di lire 36.000.000 annue e 3% sulla quota di guadagni eccedente tale importo annuo;
- 4% sulle provvigioni relative ad affari conclusi a partire dal 1’ gennaio 1989, fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni annue eccedente tale importo annuo.

3. Rapporti di agenzia instaurati negli anni da, 1977 al 1982:

- 3% su tutte le provvigioni maturate per i primi tre anni di durata del rapporto;
- 3,5% sulle provvigioni maturate negli anni successivi ai primi tre e sino al 31 dicembre 1988, nel limite di lire 36.000.000 per ciascun anno e 3% sulle provvigioni eccedenti l’importo di L. 36.000.000;
- 4% sulle provvigioni relative ad affari conclusi a partire dal 1’ gennaio 1989, fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni annue eccedente tale importo annuo.

4. Rapporti di agenzia instaurati dal 1983 al 1985:

- 3% su tutte le provvigioni maturate per i primi tre anni di durata del rapporto;
- 3,5% sulle provvigioni maturate nel quarto, quinto e sesto anno di durata del rapporto, nel limite di lire 36.000.000 annue sino al 31 dicembre 1988 e di L. 72.000.000 annue dal 1’ gennaio 1989; 3% sulle provvigioni eccedenti;
- 4% sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto, nel limite massimo annuo di L. 72.000.000 e 3% sulle provvigioni eccedenti.

5. Rapporti di agenzia instaurati dal 1 gennaio 1986 in poi:

- 3% su tutte le provvigioni maturate per i primi tre anni di durata del rapporto;
- 3,5% sulle provvigioni maturate negli anni quarto, quinto e sesto, nel limite di lire 72.000.000 per ciascun anno e 3% sulle provvigioni eccedenti l’importo di Lire 72.000.000;
- 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi al sesto, nel limite di Lire 72.000.000 per ciascun anno e 3% sulle provvigioni eccedenti.

 

 

 

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